Zanzara tigre

Campagna per il contenimento della diffusione della zanzara tigre - anno 2008.

 

ALLA CITTADINANZA

 

OGGETTO: CAMPAGNA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE – ANNO 2008. 

 

ORDINANZA N. 4/2008

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.Lgs. 267 del 18.08.2000

 

Visto che l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia – dipartimento di Prevenzione Medica – Direzione ha fatto pervenire con nota prot. 22353 del 14.03.2008, assunta al protocollo generale in data 15.03.2008 al n. 1308 atti comunali, disposizioni in materia di lotta per il contenimento della zanzara tigre;

 

Che si rende necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell’ambiente urbano;

 

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell’ambiente;

 

Visti:

-         il Regolamento locale d’igiene;

-         l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n. 1265;

-         la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

-         gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

 

ORDINA

 

Nei mesi invernali:

-         svuotare e pulire accuratamente contenitori o recipienti posti all’esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta acqua piovana, ecc.) allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti della zanzara;

-         eseguire due interventi adulticidi a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro contro le eventuali femmine svernanti utilizzando le comuni bombolette spray normalmente presenti in commercio nei seguenti luoghi:

  • cantine
  • locale caldaia
  • locali pompe di sollevamento
  • solaio
  • vasche settiche
  • camere di ispezione di rete fognaria

Nei mesi primaverili ed estivi:

-         non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possono raccogliere e trattenere acqua piovana;

-         procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);

-         coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l’irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;

-         mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all’aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;

-         pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre ad intervalli di 10 – 20 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);

 

Ditte e officine che effettuano detenzione, anche temporaneamente di copertoni.

-         conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all’aperto e coprirli con teli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possono raccogliere acqua piovana;

-         provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10 – 20 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, la data e l’ora dell’intervento;

 

Ditte che effettuano attività di rottamazione o demolizione di auto:

-         provvedere ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20 – 30 giorni a seconda delle condizioni meteoclimatiche) comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, la data e l’ora dell’intervento.

 

AVVERTE

 

Ø      che i trasgressori della presente ordinanza saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 (centrotre/00) prevista dall’art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265;

 

Ø      che, ai sensi della legge 241/90, responsabile del procedimento è il sig. Lucchelli Claudio, Agente di P.L. di San Giorgio di Lomellina, con recapito presso il Comune medesimo;

 

Ø      che, avverso la presente ordinanza, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al TAR di Milano (legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

- oppure, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica      

  (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

 

DEMANDA

 

al comando di Polizia Locale ed agli organi competenti il controllo del rispetto del contenuto del presente atto.

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                      F.to (dott. Giuseppe Carè)

San Giorgio di Lom., 29/04/2008

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