Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dal 01/01/2012

Ultima modifica 18 gennaio 2021

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).

I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera)

è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo

(art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14.62 + € 0.52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzied'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è soggetta né ad imposta di bollo né a diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.


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